Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Costo manodopera

L'art. 95 del d. lgs. 50/2016 stabilisce (al comma 10) che la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, verifica che il costo della manodopera indicato dal miglior offerente sia non inferiore ai minimi previsti dalle apposite tabelle ministeriali. Si chiede se tale verifica vada eseguita anche nelle gare ove è prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale. A mio modesto parere tale verifica, nel caso sopra prospettato, non andrebbe effettuata in quanto è già il sistema delineato dall'art. 97 comma 2 del d. lgs. 50/2016 a determinare quali siano le offerte anomale nel loro insieme (comprendente anche il costo della manodopera). Grazie, cordiali saluti.

Si chiede se in un bando per l'affidamento in concessione della gestione operativa e commerciale degli spazi pubblicitari sugli autobus che eserciscono il servizio pubblico locale urbano trovi applicabilità l'art. 95 comma 10 del codice dei contratti e quindi se nel modulo offerta economica vadano indicati i costi della sicurezza e della manodopera

Il problema del costo della manodopera ha generato alcune perplessità, successivamente all’entrata in vigore del decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017).Tutto nasce dall’inserimento nel comma 16 dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, del Codice dei contratti.Ma la Delibera n. 1098 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC è ancora vigente. In definitiva come dobbiamo comportarci in fase di determinazione dell'importo soggetto a ribasso. La Manodopera, così come gli oneri per la sicurezza, va scorporata?

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui mezzi che effettuano il servizio di trasporto per le scuole dell'infanzia è prevista la presenza di un accompagnatore, che è necessario anche x altri servizi in caso di alunno certificato.Con il decr. 117/2017 il Codice del Terzo Settore le associazioni possono partecipare alle procedure di affidamento. Dovendo valutare di affidare il servizio in oggetto prego di rispondere ai seguenti quesiti: 1) Anche se il servizio non è tra quelli espressamente citati nell'allegato IX del codice, può essere considerato un 'servizio sociale' e quindi affidato con procedura di appalto riservato ai sensi dell'art 143 del D.Lgs. 50/2016? Se si, l'appalto può essere riservato alle sole associazioni di volontariato o deve essere aperto a tutto il Terzo Settore? Se invece si dovesse seguire la strada di appalto ai densi del D.lgs.50 come ci si comporta per la quantificazione della base di gara? Dettaglio meglio il quesito: Se si prende a base del calcolo il costo manodopera del contratto di lavoro di una determinata categoria, es cooperative sociali, e partecipa una associazione di volontariato, che ovviamente ha minori costi, verrebbe quasi certamente una offerta anomala, come si possono confrontare i due prezzi?

Alla luce del correttivo, con quali modalità ed in quale fase si svolge la verifica prevista dall'art.95 comma 10 ultimo periodo codice contratti? E' necessario richiedere documentazione da allegare all'offerta economica? Oppure, dopo la proposta di aggiudicazione, sarà compresa tra le verifiche da effettuarsi prima dell'approvazione della proposta? Cosa comporta la mancata verifica?

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'operatore, deve indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera. La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5. Si richiede se tale procedura deve essere applicata anche nel caso di gara per accordo quadro per lo svolgimento delle attività di manutezione ordinaria e pronto intervento di alloggi ERP, per la quale c'è incertezza sulla tipologia delle opere che le imprese andranno ad eseguire e quindi sulla determinazione dei relativi costi della manodopera. Nel caso in cui si ritenga indispensabile attuare ugualmente la procedura si richiedono le modalità di determinazione dei costi della manodopera mediante l'utilizzo del prezziario regionale.

Il Comune di Langhirano (PR) intende bandire una gara d’appalto per affidare ad un soggetto esterno la gestione dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica. Ex art. 23 c. 16 Codice contratti, la stazione appaltante è tenuta ad individuare i costi della manodopera sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso articolo precisa che “in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. Non risulta che il Ministero abbia definito il costo degli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica: l’unica tabella riconducibile espressamente al settore turistico riguarda le aziende alberghiere (a nostro avviso fattispecie inapplicabile). Sappiamo che alcuni operatori turistici applicano il contratto del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, per il quale il Ministero ha approvato specifiche tabelle. Nel merito si chiede parere in ordine alle seguenti questioni: 1) esiste un contratto collettivo applicabile agli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica? 2) in assenza di un contratto specifico, quale contratto “assimilabile” si ritiene idoneo per la quantificazione del costo della manodopera?

Argomenti:

Salve, in una procedura selettiva ex art. 36 del Codice relativa a servizi continuativi da eseguire su impianti tecnologici, uno dei concorrenti non ha indicato, nell’offerta economica, gli oneri per la sicurezza e i costi per la mandopera. Si segnala che nella disciplina di gara la S.A. ha normato tale aspetto, ma ha omesso di allegare un modulo con la suddivisione di tali costi nella documentazione di gara. Atteso che l’Operatore de quo risulta primo in graduatoria per il ribasso eseguito, si domanda se: 1) E’ possibile avviare il procedimento del soccorso istruttorio, chiedendo al concorrente di specificare le voci di costo mancanti; 2) Escludere l’operatore; 3) Ammettere l’impresa, riservandosi di chiedere, in via propedeutica all’aggiudicazione, l’indicazioni dei costi non dichiarati.

Buongiorno,
si chiede se la previsione dell'art. 91, c. 5, D.Lgs. 36/2023 della dichiarazione alla stazione appaltante, da parte del concorrente, dei costi del personale e dei costi aziendali per la sicurezza, si applichi a qualsivoglia tipo di procedura e per qualunque importo (sopra e sotto soglia, gare informali ecc.) oppure se nel nuovo codice esistono deroghe a tale obbligo.
si ringrazia